La Camera di Commercio del Molise informa che dal 12 giugno sul sito www.elencosottoprodotti.it è possibile conoscere chi sono i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, “Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. L’articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. L’elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, difatti l’iscrizione nell’elenco non qualifica un residuo come sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti. La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006. La consultazione degli elenchi è resa possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore – utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/riutilizzo. Pertanto, dal 12 giugno è possibile presentare direttamente, per via telematica con accesso con firma digitale del legale rappresentante o comunque di persona titolare di poteri nell’impresa, l’iscrizione delle imprese agli elenchi sottoprodotti indicando:
1) le unità locali (impianti) che si intendono iscrivere;
2) la qualifica (produttore o riutilizzatore);
3) per ogni sottoprodotto occorre indicare:
• l’attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato;
• il nome commerciale del sottoprodotto
• descrizione del sottoprodotto.
In merito alla vidimazione delle schede tecniche di cui all’articolo 5, comma 6 del decreto, il Ministero precisa che qualora l’operatore scelga di avvalersene come strumento probatorio ai fini della caratterizzazione dei sottoprodotti, queste devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Le schede tecniche presentate alla vidimazione non devono essere già compilate, ma devono contenere i soli dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione.