A seguito della pubblicizzazione su tutti i media locali della varata Proposta di Legge Regionale n. 178 del 19/09/2017, che sembra porre i volontari del Soccorso Alpino al vertice del coordinamento delle operazioni di soccorso in ambienti impervi, prontamente il Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, ha provveduto a presentare le proprie rimostranze ai vertici politici che hanno proposto la Legge, chiedendo specifici lumi in merito, ma senza ottenere risposta alcuna. “Per questo motivo – precisa il segretario provinciale di Campobasso Francesco Palladino – riteniamo di poter interpretare che, con la Legge in questione, la Regione Molise ha inteso affermare e promuovere le funzioni e le attività del Servizio Regionale Molise dell’associazione di volontariato denominati Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), delegando a questi, negli articoli 1 e 2, l’esecuzione di interventi di ricerca persona, soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi e dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale. Ebbene il CONAPO non può che accogliere con totale disappunto la notizia riportata di recente dalla maggior parte dei media locali e relativa all’approvazione della suddetta Legge Regionale varata in favore del CNSAS, Legge che sembra mettere quest’ultima associazione di volontari a capo del coordinamento delle operazioni di Soccorso Tecnico Urgente, compresa la ricerca di dispersi ed eventuali recuperi di persone infortunate. Si legge infatti all’art. 1: “assicura le attività di soccorso, garantendo ogni forma di prevenzione, soccorso e vigilanza sugli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, speleosubacquee e degli sport di montagna.” Tale previsione la riteniamo illegittima – continua Palladino – poiché il Soccorso Pubblico sfugge alle competenze delle regioni, essendo attività di esclusiva competenza dello Stato, non suscettibile di delega alcuna. È infatti il Ministero dell’Interno, attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a garantire detto servizio su tutto il territorio nazionale con le sole eccezioni del soccorso in mare e di quello sanitario (DLgs. 139/06). Riteniamo quindi che la Regione Molise ha legiferato in un ambito, quale è quello del Soccorso Tecnico Urgente, nel quale non ha competenza e che ciò suscita contemporaneamente sconcerto e preoccupazione. Sconcerto per il macroscopico errore giuridico commesso nel regolamentare attività che a nostro parere non sono di competenza regionale, circostanza questa che rende quindi sterile ed inapplicabile la norma stessa. Preoccupazione per il conflitto che una simile ed inopportuna norma certamente ingenererà fra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e chiunque dovesse applicare l’infelice previsione normativa, nonché per l’impiego di risorse pubbliche regionali al fine del finanziamento di attività di competenza statale. Il Conapo riconosce e rispetta l’impegno ed il valore dei volontari del Soccorso Alpino, ma l’attività della meritoria associazione deve essere svolta nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia. L’attività sindacale svolta in ambito nazionale ci aveva già fatto supporre che anche in Molise sarebbe potuto accadere ciò che in altre regioni d’Italia è già stato tentato, per questo il nostro segretario generale Antonio Brizzi, con una propria nota, ha di fatto già provveduto a chiedere di impugnare tutte le leggi regionali nelle quali sono contenute norme che regolamentano in qualsiasi modo l’attività di Soccorso Pubblico, chiaro sconfinamento di alcune Regioni nell’ambito dei poteri di esclusiva competenza statale. Tutto quanto sopra – conclude Francesco Palladino – si rappresenta non solo per dovere sindacale, ma anche e soprattutto perché spinti dal notevole dissenso rappresentato alla scrivente segreteria dai numerosi iscritti e simpatizzanti in servizio presso le sedi dei Vigili del Fuoco della Provincia di Campobasso i quali chiedono una modifica della Legge in questione facendone rientrare le previsioni nelle competenze regionali”.
Per completezza di informazione si allega Modifica del Dlg 139 del 8-3-06 approvata il 24-05-17
Art. 4
Modifiche al Capo IV del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139
1. L’articolo 24 del decreto e’ sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). – 1. Il Corpo
nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumita’ delle persone e
l’integrita’ dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensita’
degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi
tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della
prestazione, per i quali siano richieste professionalita’ tecniche
anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali.
Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello
specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attivita’
congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche
internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
a) l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di
incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo
strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma
restando l’attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di
protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o
di ogni altra pubblica calamita’ in caso di eventi di protezione
civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale
del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l’opera tecnica di
ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l’utilizzo di mezzi aerei;
Comma 10 dell’art. 24:
“10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico,
nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il
Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle
persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province
autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di
tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano
interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.”