Domenica 22 aprile si vota per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Seggi aperti dalle 7 alle 23, potranno votare i cittadini che abbiano compiuto il 18esimo anno di età, muniti – al momento del voto – di documento di riconoscimento e tessera elettorale.
Come si vota
Gli elettori si ritroveranno davanti un’unica scheda, su cui compariranno il nome e il cognome dei candidati presidenti di Regione, rispettivamente collegati alla lista o alle liste che li sostengono, che sono rappresentate con i simboli identificativi. Affianco ad ogni simbolo saranno presenti due righe vuote, riservate all’indicazione – da parte dell’elettore – di massimo due candidati consiglieri.
Affinché il voto sia ritenuto valido, l’elettore avrà le seguenti possibilità:
tracciare semplicemente una croce sul candidato presidente o sul simbolo che lo rappresenta, se non intende esprimere preferenze su alcun consigliere. Il voto andrà al candidato presidente e alla lista o alla coalizione di liste che lo sostengono;
tracciare una croce su uno dei simboli. Il voto andrà alla lista a cui il simbolo fa riferimento e al candidato presidente a cui è collegata. Risulterà valido, in questo senso, anche tracciare sia la croce sul simbolo che sul candidato presidente che quella lista sostiene;
qualora venisse tracciata una croce su più simboli rientranti nella stessa coalizione la preferenza andrà al solo candidato presidente;
non è ammesso il voto disgiunto (ossia preferenza su candidato presidente e lista e/o candidati consiglieri che sostengono un altro aspirante governatore), pena l’annullamento della scheda. Scheda nulla anche in caso di preferenze su più liste che sostengono diversi candidati presidenti;
l’elettore potrà esprimere la preferenza di massimo due candidati consiglieri, scrivendo il cognome del/dei candidato/i, o nome e cognome (obbligatorio nei casi di omonimia nella stessa lista), nelle righe presenti affianco ad ogni simbolo. In caso di doppia preferenza, però, i nominativi devono appartenere alla medesima lista, diversamente è previsto l’annullamento della scheda. Inoltre, sempre in caso di doppia preferenza, i due nominativi devono appartenere a sessi differenti, altrimenti il secondo nominativo sarà annullato e il voto andrà solo al primo nominativo indicato dall’elettore. Il voto andrà anche alla lista di appartenenza del candidato consigliere (o candidati consiglieri espressi) e al candidato presidente che lo sostiene, anche qualora l’elettore non dovesse tracciare alcuna croce su simbolo e nome dell’aspirante governatore. Non si può tracciare una croce su simboli differenti da quello del candidato consigliere o dei candidati consiglieri indicati dall’elettore.
Esito votazioni, rappresentanza e altre curiosità
Il territorio regionale costituisce l’unica circoscrizione elettorale. Sarà eletto presidente il candidato governatore che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi. Il Consiglio regionale sarà composto da 20 consiglieri, eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con applicazione di un premio di maggioranza. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di presidente della giunta regionale ottengono almeno dodici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste, ma non più di quattordici. E’ assicurata la rappresentanza delle minoranze. Fra questi il candidato alla carica di presidente della giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato alla presidenza proclamato eletto e che sia collegato a coalizione di liste o a lista non riunita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio. I candidati presidenti arrivati terzo e quarto non saranno eletti in Consiglio. Non entreranno in Consiglio le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto meno dell’8% dei voti validi. Al riparto dei seggi parteciperanno solo le liste che abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti, escludendo i voti espressi solo al candidato presidente. E’ assicurata anche la rappresentanza di genere, quindi i consiglieri di sesso maschile non potranno essere presenti in misura superiore del 60% rispetto a quelli di sesso femminile, e viceversa. Qualora il presidente assegni la carica di assessore ad uno dei consiglieri, quest’ultimo lascia il posto in Consiglio al primo dei non eletti, per preferenze ricevute, della lista del consigliere ‘promosso’ assessore. Nel momento in cui l’incarico di assessore gli viene revocato, questi torna a sedere in Consiglio mentre il consigliere che era entrato al suo posto torna a casa.