Il Tar Molise con sentenza n. 568/2018 ha censurato l’operato della Regione Molise e dell’ex Governatore Frattura che quattro anni fa ha decurtato le tariffe professionali degli architetti impegnati nella ricostruzione post sisma. “Prima di entrare nel dettaglio – evidenza il presidente dell’Ordine Puchetti, – bisogna ricordare che con ordinanza commissariale n. 13 del 27 maggio 2003 l’allora presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma 2002, ha indicato i primi elementi finalizzati a favorire la ricostruzione e a disciplinare gli interventi di riparazione funzionale, riattazione e ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2002. Inoltre con la stessa ordinanza è stato riconosciuto il contributo per i lavori e per le competenze professionali e sono state anche stabilite le aliquote percentuali per le spese tecniche inerenti le varie figure professionali coinvolte nei Peu e Pes formalizzati a valle dell’evento sismico. Con diverse delibere di Giunta, adottate alla fine del 2014, la Regione Molise ha ritenuto immotivatamente di procedere alla rimodulazione degli importi degli interventi mediante una irragionevole riduzione delle tariffe professionali stabilite dall’ordinanza commissariale n. 13/2003. In sostanza, i tecnici si sono visti decurtare in corso d’opera importi che erano stati già quantificati ed accettati al momento dell’accettazione degli incarichi. In tal modo, dunque, si è decretata una inaccettabile disparità di trattamento tra tecnici che avevano già concluso la loro opera professionale nel 2014 e che erano stati legittimamente retribuiti secondo le tariffe indicate nell’o.c. n.13/2003 ed i tecnici che, invece, avevano ancora in corso la loro attività professionale e che, di conseguenza, hanno subito una illegittima decurtazione delle loro competenze professionali”. Dopo aver tentato invano la via del dialogo per correggere gli atti amministrativi, l’Ordine degli architetti della Provincia di Campobasso, guidato dall’architetto Guido Puchetti è stato costretto ad adire il Tar Molise per tutelare i diritti dei propri iscritti e di tutti i tecnici coinvolti nella ricostruzione post- sisma. Con sentenza n.568 del 27.09.2018 il Tar Molise ha accolto integralmente le tesi dell’Ordine professionale assistito dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Silvio Di Lalla. In primo luogo, rigettando le tesi della Regione Molise, ha riconosciuto la piena legittimazione attiva in capo all’Ordine professionale ricorrente, evidenziando che le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria in se stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire, comunque, il conseguimento di vantaggi riferibili agli iscritti. Nel merito della questione ha censurato l’operato della Regione evidenziando l’illegittimità della disposta decurtazione tariffaria che andava ad incidere sul finanziamento già previsto dall’ordinanza commissariale n. 13/2003 nonché introdotta, a distanza di anni e comportante una rimodulazione, in peius, di impegni di spesa già in precedenza assunti. “Alla luce della sentenza diversi professionisti hanno già conferito mandato ai legali al fin di procedere al recupero delle somme indebitamente decurtate e che comporterà un notevole esborso per le casse regionali. Nel frattempo il presidente Puchetti attiverà tutte le procedure finalizzate alla individuazione delle responsabilità, anche di natura personali, di quanti hanno danneggiato una intera categoria di tecnici che di contro hanno sempre mostrato spirito di solidarietà e rispetto delle regole dopo l’evento calamitoso del 2002”. Per ulteriori chiarimenti il presidente dell’Ordine degli architetti Puchetti e gli avvocati Iacovino, Fiorini e Di Lalla incontreranno la stampa martedì 9 ottobre alle 11 nella sede dell’ordine in via Pascoli 4 a Campobasso.
Post sisma, Tar dà ragione agli architetti: ‘Decurtazione compensi fu illegittima’
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