Il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana conclusasi a tarda notte, ha approvato in prima deliberazione (per le revisioni statutarie, come previsto dall’art. 123 della Costituzione, occorrono due deliberazioni consecutive ad un intervallo non minore a due mesi) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la proposta di legge del presidente della Giunta Donato Toma avente ad oggetto “Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10, recante “Statuto della Regione Molise””. Ha illustrato la proposta di legge il presidente della I Commissione consiliare Di Lucente, sono intervenuti nel dibattito generale sull’argomento e per dichiarare il proprio voto i consiglieri Aida Romagnuolo, Primiani, Greco, Fanelli, Cefaratti, Iorio, Pallante, Nola, Micone, De Chirico, Facciolla, Manzo, Nico Romagnuolo e il presidente Toma. “Il presidente dell’Assise regionale e l’Ufficio di Presidenza – ha evidenziato Di Lucente nella sua relazione – sono organi necessari al Consiglio regionale, oltre che espressamente richiamati dalla Costituzione, all’articolo 122. A dispetto delle novità introdotte nel corso del tempo, al momento lo Statuto prevede che il presidente del Consiglio regionale e l’Ufficio di presidenza restino in carica fino a metà legislatura, per poi procedere ad una nuova elezione. Le disposizioni dell’articolo 24 mal si conciliano con la nuova organizzazione dei poteri che la Regione ha voluto darsi con l’attuazione della riforma costituzionale del 1999”. Pertanto la legge approvata prevede che il presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza eletti nella prima seduta dell’Assemblea restano in carica per la durata della legislatura. Viene quindi introdotta, con l’art. 1, la “facoltà per la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, trascorsa la metà della legislatura, di proporre ed approvare una mozione di alternanza che consenta di procedere ad una nuova elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di Presidenza”. Le modifiche allo Statuto, come prevede l’art. 2 dell’atto normativo approvato, sono applicate a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore dalla legge votata questa sera.
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