Con l’avvicinarsi dei festeggiamenti per la fine dell’anno, l’amministrazione del Comune di Campobasso ribadisce che, sulla scorta del Regolamento in materia di tutela animali (Art. 31), è fatto divieto dalle ore 20,00 del 31 dicembre alle ore 7,00 del 1 gennaio (di ciascun anno), per i detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’articolo 57 del TULPS, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico – fatta eccezione per le ‘scintille luminose’ (bastoncini luminosi pirotecnici), che non provocano rumore ed hanno una minima potenzialità dannosa – in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi pubblici o ad uso pubblico. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei predetti obblighi e divieti, comporterà l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, così come previste dallo stesso Regolamento. Non sarà, dunque, più necessaria l’adozione di apposita ordinanza sindacale. Si coglie l’occasione anche per precisare che notizie relative al divieto di vendita di prodotti pirotecnici sono del tutto infondate.
Botti di Capodanno, le limitazioni all’uso dei petardi nell’ordinanza del Sindaco
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