Ore 12.30. Resta stabile a 17 il numero dei casi accertati di contagio da Coronavirus in Molise, cambia parzialmente la situazione al Cardarelli di Campobasso. Una paziente che si trovava nel reparto di Malattie Infettive – la donna di Montenero di Bisaccia ricoverata due giorni fa – ha avuto un aggravamento delle condizioni respiratorie ed è stato necessario il trasferimento in Rianimazione dove è stata intubata. La donna è costantemente monitorata dai medici. Sempre da Malattie Infettive è stato invece dimesso ieri un altro paziente, considerato guarito, ma che resterà ancora per qualche giorno in isolamento domiciliare senza possibilità di uscire per alcun motivo. Salgono quindi a 4 le persone in Terapia Intensiva, 3 sono nel Reparto di Malattie infettive. Sono 10 invece le persone in isolamento domiciliare. Sono 470 le persone che sono rientrate dal Nord e che sono state censite da Asrem e Regione. Le stesse dovranno seguire il protocollo e le indicazioni dettate dall’Azienda Sanitaria. Intanto il governatore Toma ha emanato una nuova ordinanza che, fra le altre cose, esenta dalla quarantena domiciliare i soggetti che provengono dalle “zone rosse” impegnati nelle attività di trasporto dei beni di prima necessità, purché dotati di mascherine e guanti. Di seguito il testo completo.
Art. 1
1. Fermo restando gli obblighi già scaturiti dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 3 dell’8 marzo 2020 i soggetti, impegnati nelle attività di trasporto dei beni di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo 2020, che successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza soggiornino nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, sono esentati dagli obblighi di cui alle lettere b) e c) del suindicato articolo 1 a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e guanti) sia durante il soggiorno nelle suindicate regioni che durante la circolazione nel territorio molisano, anche se effettuata per motivi diversi da quelli lavorativi.
2. Al fine di consentire il controllo sulla puntuale ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 1 le aziende di trasporto comunicano quotidianamente alle Prefetture, entro le ore 20, i nominativi dei soggetti utilizzati per le attività di trasporto di cui al suindicato comma.
3. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo delle misure adottate con l’ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 3 dell’8 marzo 2020, ove accertino la violazione da parte dei soggetti ci cui al comma 1 delle prescrizioni ivi impartite, ne danno immediata comunicazione all’ASREM con le modalità di cui all’art. 3 della suindicata ordinanza.
4. Nei confronti dei soggetti non contemplati nel precedente comma 1 permangono le prescrizioni imposte dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 3 dell’8 marzo 2020.
Art. 2
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURM, sul sito istituzionale della Regione Molise, sull’Albo Pretorio on line. La presente Ordinanza è trasmessa ai Prefetti, ai Sindaci, all’Asrem. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.