Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato tre nuove ordinanze aventi ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, l’ordinanza n. 33 riguarda gli indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico. L’ordinanza n. 34 concerne l’aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive. Infine, con l’ordinanza n. 35 sono state definite le linee guida per le attività di medicina legale nell’intero territorio regionale.
Gestione rifiuti.
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque in relazione a provvedimenti nazionali specifici i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per la tutela da COVID-19 utilizzati all’interno di attività economiche – produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, sono assimilati ai rifiuti urbani codice CER 20 03 01, ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii..
2. È fatto obbligo ai titolari delle attività economiche – produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, di posizionare in prossimità delle uscite dal luogo delle stesse contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti di cui al precedente comma 1. Tali rifiuti possono essere conferiti – previa raccolta degli stessi ad opera del personale addetto, all’interno di almeno due sacchetti, uno dentro l’altro, ben sigillati – al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota protocollo n. 8293 del 12 marzo 2020.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 integrano le disposizioni contenute negli “Indirizzi Operativi per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistici” di cui all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 2 aprile 2020.
Aggiornamento linee guida attività economiche
Articolo 1
1. Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020, come aggiornate con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 17 maggio 2020, sono sostituite dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all’allegato 1 della presente ordinanza (Linee_guida_attività_produttive).
2. Le linee guida di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle attività economiche e produttive che, seppure non espressamente contemplate nelle medesime linee guida, si svolgano con modalità analoghe a quelle regolamentate.
3. Dall’entrata in vigore della presente ordinanza è fatto obbligo agli esercenti le attività dei settori economici e produttivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 di attuare e adeguarsi alle linee guida di cui all’allegato 1 della presente ordinanza. Fermo restando gli obblighi di cui al precedente comma 3 i titolari delle attività di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 sono esonerati dall’obbligo di trasmissione di un nuovo documento di valutazione.
4. Lo svolgimento delle attività economiche e produttive in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, de medesimo decreto-legge.
Articolo 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 luglio 2020.
Linee guida per le attività di medicina legale.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività di medicina legale nell’intero territorio regionale devono svolgersi nel rispetto degli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 della presente ordinanza (Linee guida medicina legale).
2. Lo svolgimento delle attività di medicina legale in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.