Con sentenza n. 4649/2020 pubblicata oggi 20 luglio la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dal sindaco di Monteroduni e dagli altri consiglieri di maggioranza e confermato la sentenza del Tar Molise che aveva annullato le elezioni comunali rilevando insanabili vizi del procedimento elettorale. Il Consiglio di Stato ha, infatti, integralmente condiviso le argomentazioni degli appellati, appartenenti alla lista sconfitta con un solo voto di scarto, i quali si erano rivolti agli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano per far valere le loro ragioni e impugnare l’esito delle urne per le conclamate irregolarità rilevate nello svolgimento delle elezioni. Le tesi degli avvocati Ruta, Zezza e Romano hanno dapprima trovato condivisione da parte del Tar Molise, che nel novembre scorso aveva già annullato le elezioni, e successivamente anche da parte dei giudici di Palazzo Spada i quali, dopo aver disposto una verificazione istruttoria, con l’articolata sentenza depositata questo pomeriggio hanno scritto la parola fine al mandato del sindaco Russo e della sua compagine.
Un voto di troppo.
La questione fa riferimento alle Amministrative del 26 maggio 2019 quando si svolsero le elezioni nel comune di Monteroduni per il rinnovo della carica di sindaco e del Consiglio comunale. All’esito dello scrutinio risultava eletto sindaco Custode Russo, collegato alla lista n. 1 (“Progetto Paese”), che riportava 696 voti validi, uno in più dell’altro candidato alla carica di sindaco, Nicola Altobelli, collegato alla lista n. 2 (“Il coraggio di cambiare”). Venivano inoltre attribuiti 7 seggi per la carica di consigliere comunale ai candidati della lista n. 1, assegnati ad Annamaria Foglietta, Francesco Faralli, Marco Zampogna, Giuseppe Rago, Luca Delli Carpini, Alfonso De Lucia e Angelica Maiola, e 3 seggi alla lista n. 2, assegnati a Nicola Altobelli, Valerio Volpe e Michele Ferretti. Contro gli esiti della consultazione elettorale insorsero 6 candidati non eletti della lista n. 2, i quali proposero ricorso dinanzi al Tar Molise, impugnando atti e verbali relativi agli scrutini e alla proclamazione degli eletti, formulando due ordini di censure, il primo relativo alla non corrispondenza nella Sezione n. 2 tra numero dei votanti (526) e numero dei voti espressi (527), e l’altro all’illegittima ammissione di due elettori al cosiddetto voto assistito. Il Tar in particolare ha ritenuto fondato il primo motivo a seguito di una serie di elementi prodotti in giudizio e il Consiglio di Stato ha confermato la linea del Tar, respingendo l’appello del sindaco.