Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, il provvedimento contiene disposizioni per il potenziamento dell’attività di screening mediante esecuzione di tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica.
ORDINANZA
Art. 1
1. È fatto obbligo al Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 di porre in essere entro dieci giorni dalla notificazione del presente provvedimento ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l’approvazione di un protocollo regionale contenente disposizioni in ordine all’utilizzo da parte dei medici di Medicina Generale e dei pediatri di libera scelta, previa valutazione clinica, dei tamponi antigenici rapidi durante l’attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti e alle connesse procedure da porre in essere.
2. Il protocollo dovrà prevedere che:
a) il Medico di Medicina Generale o il pediatra per i propri assistiti, qualora operi nel proprio studio, e anche per gli assistiti di altri Medici di Medicina Generale o pediatri, nel caso si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’ASREM, esegua i test antigenici rapidi prevedendo l’accesso su prenotazione e previo triage telefonico:
1) ai contatti stretti asintomatici individuati dal Medico di Medicina Generale o dal pediatra oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido, anche per l’eventuale tampone previsto per il termine del periodo di quarantena;
2) a casi sospetti che il Medico di Medicina Generale o il pediatra si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;
b) ai fini dell’effettuazione dei test rapidi, i Medici di Medicina Generale e i pediatri di libera scelta obbiettivamente impossibilitati a eseguirli presso il proprio studio professionale individuino strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni locali anche attraverso specifici accordi con ANCI, in accordo con l’ASREM. Potrà altresì essere utilizzata una modalità di erogazione drive through, secondo un criterio di prossimità al bacino di utenza;
c) nell’ipotesi di esito positivo del tampone rapido, sia onere del Medico di Medicina Generale o del pediatra:
– disporre la misura contumaciale (quarantena o isolamento domiciliare fiduciario) in attesa dell’esito del tampone di conferma, quando previsto, dandone immediata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASREM e rilasciando, ove richiesto, copia del provvedimento all’interessato o idonea certificazione prevista per legge per l’assenza da lavoro;
– avviare, per i propri assistiti, le azioni per l’identificazione dei contatti stretti del soggetto (contact tracing) concentrandosi prioritariamente sull’esposizione di conviventi ed eventuali familiari, informando il Dipartimento di Prevenzione dell’ASREM per l’eventuale allargamento ad altri contatti ai fini del contenimento della diffusione del virus in ambiente lavorativo;
d) ai Medici di Medicina Generale e ai pediatri di libera scelta in stato di gravidanza o aventi comprovate patologie si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela e potranno eccezionalmente astenersi dall’obbligatorietà allo svolgimento delle attività previste dal medesimo protocollo. I Medici interessati dovranno, tuttavia, garantire modalità organizzative alternative appropriate per assicurare ai propri assistiti l’esecuzione del tampone, comunicando le stesse al Distretto di afferenza;
e) le attività sopra descritte integrano i compiti di cui all’art. 13-bis del vigente ACN della Medicina Generale e del vigente ACN dei pediatri di libera scelta, con le relative conseguenze in caso di inadempienza;
f) la fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test previsto, sia assicurata ai medici dal Commissario per l’emergenza Covid-19 unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici), demandando all’ASREM l’organizzazione delle modalità di consegna ai medici dei test antigenici, o altro test previsto.
3. Il rispetto da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle disposizioni contenute nel protocollo di cui al precedente comma 2 costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis del vigente Accordo collettivo nazionale ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Direttore Generale dell’ASREM è responsabile della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adotta le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis del suindicato Accordo Collettivo nazionale.