Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il provvedimento dispone l’applicazione di misure di contenimento nel territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi, colpito nelle ultime settimane da un crescente numero di contagi che hanno superato i 100 casi (oggi 5 nuovi positivi, 8 guariti e un ricoverato al Cardarelli), alcuni dei quali gravi, facendo registrare anche due decessi. Il provvedimento arriva in seguito alla richiesta avanzata da 4 sindaci, compreso quello di Sant’Elia. Le principali disposizioni sono contenute nell’art. 1 dell’ordinanza, che si riporta di seguito:
1. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale della Regione nel territorio del Comune di Sant’Elia a Pianisi sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli
spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale vigente;
b. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM del 3 dicembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10, lettera ff), del
medesimo DPCM. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto nelle adiacenze;
d. tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DPCM del 3 dicembre 2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e. è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo
svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
f. fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e
didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata;
g. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 dicembre 2020;
h. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
2. Le misure previste dalle vigenti disposizioni statali, regionali e comunali, si applicano anche al territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi, ove per quest’ultimo non siano previste analoghe misure più rigorose.
Ovviamente la violazione delle disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni.