Obbligo vaccinale, sanzioni in arrivo per gli over 50 “no vax”, Asrem: entro 10 giorni certificazione di esenzione o differimento

Con il DL 1 del 7 gennaio 2021 è stato esteso l’obbligo vaccinale previsto dal DL 44/2021 anche agli over 50 ed è stata disciplinata attraverso l’art.4-sexies la sanzione amministrava pecuniaria, che prevede uno specifico iter procedurale per l’individuazione dei soggetti inadempienti a cui irrogare la sanzione. Di seguito sono riassunte le fasi principali:
• Il Ministero della Salute, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti over50 inadempienti all’obbligo vaccinale, a inviare una comunicazione per l’avvio del procedimento sanzionatorio.
• I soggetti inadempienti hanno un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della raccomandata per comunicare all’ASL competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta impossibilità a vaccinarsi.
• Qualora vengano riscontrati validi elementi giustificativi dell’inadempimento l’ASL competente per territorio trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro i termini di legge, una attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi.
• Se l’ASL non rileva validi elementi giustificativi circa l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, il soggetto verrà considerato inadempiente e l’Agenzia delle Entrate invierà al cittadino un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
I cittadini residenti in Molise che hanno ricevuto l’avviso della Agenzia delle Entrate e che si trovino nelle condizioni sopra descritte possono inviare una “richiesta di valutazione ai fini dell’annullamento della sanzione” al Dipartimento di prevenzione ASREM all’indirizzo mail: dipartimentounicoprevenzione@asrem.org. Nella comunicazione mail i richiedenti devono specificare oltre ai dati anagrafici, il proprio codice fiscale, la residenza ed il numero di telefono per l’eventuale contatto da parte di un operatore ASREM. Devono allegare, altresì, copia dell’avviso di accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate nonchè la documentazione attestante la vaccinazione, l’esenzione ottenuta o altra documentazione che attesti l’assoluta impossibilità a vaccinarsi.

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