Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Larino ha condannato l’ASReM al pagamento di una somma complessiva di circa trecentomilaeuro in favore di 6 medici dell’ospedale San Timoteo di Termoli, assistiti dall’Avv. Luca Damiano del Foro di Vasto, per non aver concesso i dovuti riposi a seguito dei turni di pronta disponibilità imposti dall’Azienda nel periodo intercorrente tra maggio 2018 e maggio 2023.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di aver prestato servizio di pronta disponibilità notturna e festiva cd. attiva, ossia con effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, nei giorni indicati nei relativi estratti del cartellino marcatempo, i quali sono prove documentali riconducibili allo stesso datore di lavoro.
I sanitari hanno, inoltre, lamentato il mancato godimento di riposi compensativi e l’adibizione a turni di lavoro ordinario nel giorno successivo allo svolgimento del turno di pronta disponibilità.
Si legge nella sentenza che, ove la prestazione venga effettivamente resa in regime di cd. reperibilità attiva, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell’art. 36 Cost. e dell’art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE, trattandosi di diritto indisponibile.
La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno….” (cfr. Cass. 1.12.2016 n. 24563; Cass. 16.8.2015 n. 16665; Cass. 25.10.2013 n. 24180; Cass. S.U. 7.1.2013 n. 142).
Alla luce degli esposti principi è evidente la violazione operata dall’Asrem convenuta in ordine alla disciplina in concreto attuata per il servizio di pronta disponibilità, in contrasto con il disposto contrattuale, non prevedendo che la pronta disponibilità notturna e festiva dia luogo a riposo compensativo.
Spetta, dunque, ai ricorrenti il risarcimento del danno ai medesimi arrecato dalla lesione del diritto al riposo, che trova copertura a livello costituzionale quale danno prodottosi per la protrazione della maggiore penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale senza ricorso adeguato ai riposi compensativi (per i quali non sussiste alcuna necessità di previa richiesta da parte del lavoratore), potendosi ulteriormente precisare che l’attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36 Cost., comma 3 ha natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro.