La sindaca di Campobasso Marialuisa Forte unitamente al dirigente Giuseppe Giarrusso hanno firmato un’ordinanza attraverso la quale si dispone il divieto di accendere fuori sul territorio del capoluogo, sia lunghe le strade comunali che nei territori agricoli e boschivi. Ciò al fine di prevenire e limitare il rischio incendi che aumenta notevolmente con la stagione estiva e con le temperature roventi, con materiale di scarto e vegetazione secca che possono fare da combustibile.
Di seguito una parte del provvedimento:
“[…] PREMESSO che:
– le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rendono elevatissimo il rischio di incendi, sia in zone boschive che in periferia, con grande pregiudizio per l’incolumità pubblica, per i beni e per il patrimonio ambientale;
– le condizioni di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno, interni ed esterni al perimetro urbano, determinano una notevole proliferazione di vegetazione e materiali di risulta facilmente infiammabili;
RILEVATA la presenza di:
– piante radicate in giardini, aree incolte o aree boscate, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito precedenti condizioni meteorologiche avverse, tali da destare preoccupazioni lungo sedi viarie e marciapiedi;
– alberature, arbusti e piante rampicanti che, per la loro crescita, nascondono o limitano la visibilità della segnaletica verticale e/o interferiscono nella corretta funzionalità e fruibilità delle sedi stradali e pedonali; talune poste lungo canali di raccolta e cunette che, con i loro apparati radicali e/o il fogliame distaccato, ostacolano il normale deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti delle sedi viarie;
ACCERTATA la necessità di intervenire preventivamente, al fine di regolamentare le azioni ed i comportamenti che possono determinare pericolo di incendio;
TENUTO CONTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la presente Ordinanza ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.ro 241;
CONSIDERATO che, per quanto sopraesposto, si rende assolutamente necessario provvedere, anche da parte dei privati, alla rimozione di vegetazione, sterpaglie e rovi, soprattutto in prossimità di strade e vie di pubblico transito, intimando altresì i proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati (quali giardini, aree incolte e/o lotti inedificati), siano essi ricadenti in centro urbano o nell’agro del Comune di Campobasso, al costante controllo del proprio podere, effettuando una manutenzione costante che preveda comunque lo sfalcio e la pulizia almeno due volte l’anno, da effettuarsi nelle stagioni di maggior sviluppo della vegetazione;
[…]
ORDINA
1. fino al 30 settembre 2024, nei terreni agricoli e boschivi e lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, è fatto divieto di:
a. accendere fuochi;
b. usare apparecchi a fiamma libera e/o ad alimentazione elettrica che possano emettere scintille;
c. compiere ogni altra azione che possa generare fiamme libere;
2. in ottemperanza alla L.R. 04.03.2005, n.ro 8, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 12 giugno 2008, n.ro 17, ed al Decreto del Presidente della Regione Molise n.ro 59 del 22.06.2017, a rettifica del D.P.R.M. n.ro 58 del 22.06.2017, sempre pubblicato sul B.U.R.M. 01.07.2017, n.ro 31, fino al 30 settembre c.a., nei fondi coltivati ed in quelli incolti, il divieto di bruciare stoppie, erbe residuali ed erbe infestanti;
3. ai proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, di rimuovere per una fascia di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci) le sterpaglie e la vegetazione secca presente;
4. ai proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati (quali giardini, aree incolte e/o lotti inedificati), siano essi ricadenti in centro urbano o nell’agro del Comune di Campobasso, qualora non avessero ancora adempiuto, l’effettuazione di interventi di pulizia, a propria cura e spese, della vegetazione infestante e quella depositata e/o ogni altro elemento insistente sul proprio fondo che possa in qualche modo accrescere il pericolo di incendi, il tutto a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
5. i titolari di serbatoi fissi di GPL, gasolio o altri carburanti, l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al deposito, per un raggio non inferiore a mt 5 (cinque);
6. l’obbligo, ai conduttori di automezzi agricoli a scoppio, durante l’uso, di applicare all’estremità del tubo di scappamento idoneo dispositivo parascintille;
7. l’obbligo, ai proprietari e/o conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare intorno alle citate costruzioni, una fascia di rispetto completamente sgombra da vegetazione secca di larghezza non inferiore a mt 10 (dieci).
TUTTI GLI INTERVENTI ORDINATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON DECORRENZA IMMEDIATA, NEL RISPETTO DELLE NORME SU CITATE ED IN RAGIONE DELLE SUESPOSTE MOTIVAZIONI (PERICOLO DI INCENDIO, SICUREZZA STRADALE E PEDONALE, IGIENE E SALUTE PUBBLICA, ORDINE E DECORO URBANO)
SANZIONI
In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza e delle norme previste dal C.d.S., dalla Legge 353/2000, dal D.Lgs. 152/2006 e dalle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione degli incendi boschivi e pulizia delle aree incolte, saranno applicate, a carico dei responsabili, conduttori e proprietari, le seguenti sanzioni:
1. nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i confini stradali di pubblico transito, sarà elevata, ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada, una sanzione pecuniaria da euro 148,00 ad euro 594,00;
2. nel caso di mancata pulizia di aree incolte, in genere, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00;
3. nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari presenti o depositati, sarà elevata sanzione pecuniaria da euro 105,00 ad euro 620,00 ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. 152/2006;
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni ed attività determinanti, anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, durante il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della Legge 21.11.2000, n.ro 353. a carico dei contravventori, contestualmente, verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
INVITA
chiunque avvisti incendi o focolai, che minaccino l’incolumità pubblica a segnalarlo alle seguenti Autorità:
– Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115;
– Comando Regione Carabinieri Forestale “Molise” tel. 1515;
– Comando Polizia Municipale di Campobasso tel. 0874.405400;
– Carabinieri tel. 112;
– Questura/Polizia Stradale tel. 113.
COMUNICA
che tutto il materiale di risulta, sia vegetale che di altra natura, potrà essere portato a deposito, a propria cura e spese, presso il centro di raccolta sito in Contrada S, Maria De Foras, gestito dalla Società S.E.A. S.p.A. […]”